Il d.l.20/3/2014 n°34, convertito in legge 16/5/2014 n° 72 ed il decreto attuativo sulla semplificazione del DURC 30 gennaio 2015, pubblicato in g. u. il 1/6/2015 hanno cambiato radicalmente la certificazione di regolarità contributiva con effetto dal 1 luglio 2015
Il nuovo DURC:
a) è denominato “on line” perché sarà emesso “in tempo reale”,
b) non sarà più emesso dalla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori, ma da un sistema informatico nazionale CASSE EDILI-INPS-INAIL,
c) sarà costituito da una certificazione, simile al precedente DURC, ma con validità per tutti i lavori pubblici e privati dell’impresa a livello nazionale.
Imprese regolari con CASSE EDILI-INPS-INAIL
- il DURC ON LINE avrà validità di 120 giorni, non più dall’emissione del singolo certificato, ma dalla data della prima acquisizione di regolarità (primo DURC) nel portale nazionale; nell’ambito dei 120 giorni dalla prima certificazione le successive richieste otterranno lo stesso DURC emesso in precedenza e disponibile nel sito; decorsi 120 giorni il DURC decade e la prima richiesta successiva di DURC sancirà la data di decorrenza per i successivi 120 giorni; nel DURC sarà indicata la data di scadenza e non la durata di validità,
- la verifica di regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata es.: gennaio si paga a fine febbraio e si verifica da aprile; la prima richiesta di DURC, fatta da chiunque, determina l’acquisizione nel sito nazionale del DURC e stabilisce la decorrenza dei 120 giorni di validità; le richieste successive non otterranno un DURC con validità 120 giorni, ma soltanto di quei giorni che mancano alla scadenza originata dalla prima acquisizione,
- il tempo reale si manifesta con riferimento alla richiesta, ma la verifica rimane “storica” per 120 giorni durante i quali l’impresa è ritenuta regolare,
- è stata aumentata da 100 a 150 euro lo scostamento (debito) ritenuto non grave per l’emissione di un DURC regolare.
Imprese Irregolari
- prima di emettere un DURC negativo le imprese sono invitate, mediante lettera spedita con PEC, a regolarizzare la posizione nei successivi 15 giorni,
- decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione
06/06/2015 – Circ.19/2015 Min. Lavoro: Durc Online prime indicazione operative 766.59 Kb
1/07/2015 – Decreto Ministero del Lavoro: Durc Online 62.08 Kb