Pagamento Gratifica Natalizia e Ferie

La liquidazione della percentuale per indennità per ferie, gratifica e festività viene eseguita in due rate semestrali:
>  liquidazione Ottobre/Marzo entro il 15 luglio
>  liquidazione Aprile/Settembre entro il 20 dicembre.

tramite:
>  accredito in c/c bancario o postale
con bonifico domiciliato postale (presso qualsiasi ufficio postale d’Italia)

Per garantire la regolarità del pagamento è importante comunicare in tempo utile:
>  il proprio conto corrente
>  qualsiasi variazione dei dati trasmessi alla Cassa (codice fiscale, indirizzo, conto corrente, numero di telefono, ecc.).

Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e festività rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse, deve essere presentato dall’operaio all’Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquidi ed esigibili. (Art. 17)

LIQUIDAZIONI ANTICIPATE (art.18)