* l’elemento variabile della retribuzione (e.v.r.) è esente da accantonamenti e contributi Cassa Edile
Valori con effetto da 01/01/2024
lavoratori iscritti | monte salari | ore denunciate (no cig) |
ore corso formazione |
|
2020 – 2021 – 2022 |
5478 | 107.007.886 | 13.584.068 | 560 |
2021 – 2022 – 2023 |
6359 | 123.959.974 | 14.594.207 | 589 |
tutti i parametri positivi
Modalità di calcolo
Art. 38 C.C.N.L EDILI INDUSTRIA 2010
…] “ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR fissato a livello territoriale; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR fissato territorialmente.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
– volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista di legge
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente trienni aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuate una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% attivando la seguente procedura:
-l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali dell’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
– la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate”[….
TABELLA APPLICAZIONE EVR 2024
* salvo trattamenti di miglior favore già applicati
7Q | 65,22 |
7 | 65,22 |
6 | 58,70 |
5 | 48,92 |
4 | 45,66 |
3 | 42,39 |
2 | 38,15 |
1 | 32,61 |